Risarcimento lesioni da sinistro stradale ed indennità polizza infortuni: quali rapporti temporali?
- francescotassini
- 27 ago 2021
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La Compagnia di assicurazioni che intenda eccepire l'avvenuta liquidazione nei confronti del danneggiato dell'indennità derivante da una polizza infortuni privata (secondo le direttive della giurisprudenza più recente, secondo cui deve escludersi il cumulo dell'indennità assicurativa con il risarcimento liquidato per il ristoro del danno da fatto illecito) ha l'onere di contestare tempestivamente tale circostanza allo stesso danneggiato, non potendo conservare tale facoltà senza scadenze temporali.
Questo è il principio elaborato dalla sentenza emessa in sede di appello dal Tribunale Civile di Rovigo lo scorso 09 agosto 2021.
"L’Impresa assicuratrice ... propone appello avverso la decisione del Giudice di Pace che la condannava al pagamento della somma di euro 5.885,03, oltre interessi e spese di giudizio, liquidate in euro 1.990,00 per compensi, euro 299,78 per anticipazioni, oltre accessori e rimborso spese CTP e CTU.
La Compagnia lamenta che il Giudice di Pace cure non accoglieva la sua istanza di remissione in termini e consequenziale istanza ex art. 210 c.p.c. ai danni dell’appellato della quietanza dell’indennizzo ricevuto per il medesimo infortunio dalla propria compagnia Ina Assitalia, giusta polizza infortuni con essa contratta, ritenendo che l’importo corrisposto a titolo di indennizzo dovesse essere detratto da quanto dovuto a titolo di risarcimento ... Veniva, dunque, esibita e depositata accompagnatoria di assegno da cui risultava indennizzo di euro 3.240,50, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Questo Tribunale ritiene l’appello infondato.
La Compagnia si è limitata a dedurre che solo di recente era venuta a conoscenza del fatto che il danneggiato avesse già percepito un indennizzo per polizza infortuni privata stipulata con altra assicurazione.
Solo a seguito dell’opposizione dello stesso all’accoglimento dell’istanza si limitava a dedurre che non sussisterebbe un obbligo per le assicurazioni di consultare quotidianamente la Centrale Infortuni.
In realtà è vero esattamente il contrario.
Una Compagnia di Assicurazione non è un quivis de populo , ma un soggetto professionale, sul quale incombono doveri di diligenza ben più ampi e penetranti di quelli incombenti sul comune cittadino, come vuole l’art. 1176 co. 2 c.c.
La diligenza richiesta è quella dell’ homo eiusdem professionis et condicionis e non v’è dubbio che il buon assicuratore abbia un dovere di diligenza di consultare gli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento, tra i quali figura proprio la Centrale Infortuni.
Diversamente non si vedrebbe per quale ragione la stessa sarebbe stata istituita.
Calandosi nel caso concreto, se solo si tiene conto della successione temporale degli eventi: il sinistro è del 18.04.2011; la definizione della pratica relativa alla polizza assicurazione infortuni è del 03.12.2011; la prima diffida alla Compagnia è del 03.09.2012; l’atto introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace è del 09.10.2013; il termine per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. scadeva il 13.10.2014; l’istanza di remissione in termini era depositata nel 2016.
Conseguentemente, se è vero che l’assicuratore non ha un dovere di consultare cotidie la Centrale Infortuni, è altrettanto vero che ha avuto ben due anni di tempo per effettuare tale verifica e che, con riguardo alla diligenza del buon assicuratore, era suo preciso dovere svolgere tale accertamento.
In ogni caso avrebbe dovuto farlo in occasione de i principali snodi temporali della pratica : all‘atto del ricevimento della diffida (settembre 2012), all‘atto del ricevimento della citazione (ottobre 2013), infine in vista del deposito delle memorie istruttorie (ottobre 2014) .
Del resto, non è da considerarsi evento raro il fatto che un soggetto coinvolto in un sinistro stradale possa anche beneficiare di un indennizzo in virtù di polizza infortuni precedentemente contratta, prova ne sia che la giurisprudenza di legittimità è stata più volte impegnata a dirimere la questione se l’indennizzo debba essere detratto dal risarcimento dovuto dal responsabile civile.
Inoltre vi è da considerare che la Compagnia, con l’istanza di remissione in termini, si è limitata a dedurre ” che solo ora è venuta a conoscenza …” (e per ciò solo l ‘istanza andrebbe respinta, data la genericità dell ‘allegazione).
Nell’istanza quindi non si spiega né quando, né come la Compagnia designata FGVS sia venuta a conoscenza dell’indennizzo percepito dal danneggiato.
Ebbene, se la stessa ne era venuta a conoscenza mediante consultazione della Centrale Infortuni, poteva e doveva effettuare tale verifica fin dall’inizio, nel 2012, o quanto meno al momento dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, a fine 2013, o ancora poteva farlo in vista della scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c.
Se invece era venuta a conoscenza dell’esistenza della polizza infortuni per altra via, era suo preciso dovere specificare in che modo e quando l’informazione era pervenuta nella sua sfera di conoscenza, in modo da consentire al Giudice di valutare ancora una volta se la presentazione dell’istanza fuori dai termini assegnati fosse dovuta a causa ad essa non imputabile.
Per tali motivi ... va confermata la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
La sentenza di prime cure viene confermata anche per ciò che concerne la liquidazione delle spese di lite ... L’appello viene respinto e le spese di lite vengono poste a carico della Compagnia per euro 3.700,00."





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