top of page

Tutela del lavoratore e sinistro stradale: quando il responsabile è il datore di lavoro...

  • francescotassini
  • 17 set 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Il nostro ordinamento (cfr. D.Lgs. n. 81/2008) prescrive delle specifiche misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici o privati.

Guidare un autoveicolo aziendale comporta che i rischi di essere coinvolto in un incidente stradale, in quanto direttamente collegati con lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, rientrano tra quelli che si verificano durante il lavoro: le statistiche più recenti, peraltro, indicano che il 50% degli infortuni sul lavoro avviene sulla strada.

Ebbene, secondo la normativa di settore l’imprenditore/datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte “le misure che secondo la particolarità del lavoro, esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro”, dunque anche con riferimento ai rischi di incidente derivanti dalla guida durante il lavoro. I lavoratori coinvolti in questo tipo di rischio non sono solo i trasportatori di merci o persone, ma anche tutti quelli che devono spostarsi da un luogo a un altro (per esempio: edili, manutentori, impiantisti, agenti di commercio, operatori ASL e di enti pubblici, agenti di polizia, ecc.).


Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, deve operare un controllo costante e pressante, diretto o per interposta persona, al fine di assicurare che i lavoratori-conducenti rispettino la normativa di sicurezza ed evitino di instaurare prassi di lavoro non corrette, qual è la condotta imprudente di conduzione dei mezzi di trasporto.

In particolare, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 3970 del 1999, ha chiarito che “il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro, quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro". Pertanto, il datore di lavoro deve affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro condizioni e capacità, in relazione alla salvaguardia della sicurezza e della salute durante l’intero rapporto”.

Ad esempio, in un caso di incidente stradale occorso al conducente di un autoarticolato fuoriuscito dalla carreggiata, il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché lo stesso aveva sottoposto il dipendente autista ad un faticoso doppio turno di lavoro ed era stato accertato che l'incidente era stato causato da stanchezza (cfr. Cass. n. 37999 del 2008): “nel percorrere un tratto di strada a curva in discesa, alla guida di un autoarticolato trainante un semirimorchio a cisterna, il conduttore, per cause imprecisate, perse il controllo del veicolo e, alla velocità di 80 chilometri orari, percorse circa 50 metri in frenata e fuoriuscì sul lato destro della carreggiata, finendo la propria corsa, ribaltato, in una scarpata di oltre 70 metri dal piano viabile ... quel giorno, l’autista era stato sottoposto ad un doppio turno di lavoro (aveva preso servizio alle ore 4.05 ed aveva lavorato fino all’ora di pranzo; nel pomeriggio, alle ore 14.00 aveva ripreso servizio e l’incidente si era verificato alle ore 17.45), vietato anche da specifiche disposizioni aziendali”.


ree

 
 
 

Commenti


bottom of page