Se le dichiarazioni testimoniali relative al sinistro sono incongruenti, è escluso il risarcimento!
- francescotassini
- 1 ott 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Questo è il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza pubblicata lo scorso 15 settembre 2021, in esito a giudizio di appello. In particolare, il Giudice ha rigettato il gravame proposto dal danneggiato che aveva censurato la sentenza di 1° grado lamentando l’erronea valutazione dell’istruttoria che, nella sua prospettazione, aveva pienamente provato la responsabilità della controparte nella causazione del sinistro.
Nello specifico, il Giudice ha stabilito che se le deposizioni dei testi escussi in giudizio, pur convergendo astrattamente verso l'individuazione di un unico soggetto responsabile, risultano incongruenti tra loro quanto alla descrizione della dinamica ed al luogo del sinistro, ebbene tale contraddittorietà ne inficia la attendibilità e validità, con conseguente rigetto della tesi che si voleva suffragare.
"Viene impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 4095/12, pubblicata il 20.12.2012, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento danni per il sinistro stradale avvenuto il 19.11.2008.
L’appellante censura la sentenza lamentando l’erronea valutazione dell’istruttoria che, nella sua prospettazione, aveva pienamente provato la responsabilità del veicolo nella causazione del sinistro.
L’appello è infondato in quanto la valutazione dell’istruttoria fatta dal Giudice di Pace è corretta e condivisibile considerato che i testi escussi hanno reso dichiarazioni generiche ed in contrasto tra loro.
Uno dei testi non ha visto la caduta, ha dichiarato genericamente di aver visto “la macchina ferma con lo sportello aperto e la signora per terra”, di essersi “avvicinato per aiutarla ad alzarsi ” e, quindi, di essere andato via dopo che la stessa si era seduta in macchina con il suo aiuto.
Altro teste ha reso dichiarazioni generiche e contrastanti, avendo dapprima riferito che, quando l’appellante ha aperto lo sportello per scendere ed aveva i piedi per terra, il convenuto avrebbe fatto “un po’ di marcia indietro “, urtandola; poi, ha aggiunto che ” io so solo che la signora è caduta ma non so se era scesa con un piede o con tutti e due, se la macchina ha fatto marcia indietro o marcia avanti”.
Incongruenze anche in ordine al luogo del sinistro, in quanto secondo un teste si sarebbe verificato davanti ad una colonnina di benzina; di contro la danneggiata dichiarava al fiduciario dell’assicurazione che l’incidente era avvenuto davanti casa.
Ed ancora, altro teste, in netto contrasto con quanto narrato dall’uomo che dichiarava di avere aiutato la donna a sedersi dopo l’urto, ha dichiarato che “si sono avvicinate delle persone per aiutarci a sollevarla e qualcuno ha chiamato il 118…. in attesa dell’arrivo del 118 l’abbiamo seduta su una sedia… dopo un quarto d’ora, venti minuti, è arrivata l’ambulanza per accompagnarla in ospedale e noi siamo andati via”.
Dalla scheda del Pronto Soccorso, invero, si evince che la donna era giunta con mezzo proprio e non con l’autoambulanza.
Per tali ragioni, totale incongruenza delle deposizioni testimoniali sulla dinamica del sinistro e sul luogo del sinistro, l’appello viene rigettato.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza nei confronti dell’Assicurazione.
Conclusivamente, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice d’appello, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza del giudice di Pace di Reggio Calabria n. 4095/12, pubblicata il 20.12.2012; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate nell’importo di euro 1618,00 oltre accessori".





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